"Associazione Italia Romania Futuro Insieme - ONLUS"

 

Art.  1 – Costituzione

Art.  2 – Obiettivi e Finalita

Art.  3 – Aderenti

Art.  4 – Adesione

Art.  5 – Diritti e obblighi degli aderenti

Art.  6 – Provvedimenti disciplinari

Art.  7 – Sede

Art.  8 – Organi

Art.  9 – Assemblea degli associati

Art. 10 – Presidenza onoraria

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Art. 12 – Mezzi finanziari e risorse economiche

Art. 13 – Scioglimento

Art. 14 – Norma di rinvio

 

Art. 1 – Costituzione

E costituita una Associazione di promozione sociale culturale italo-rumena denominata “Associazione Italia Romania Futuro Insieme – ONLUS” in seguito detta semplicemente Associazione, in forma abbreviata IRFI-ONLUS.

Art. 2 – Obiettivi e Finalita

L’Associazione, di natura laica e non confessionale, ha lo scopo di valorizzare, coltivare e promuovere i rapporti interlinguistici ed interculturali tra italiani e rumeni. E una associazione culturale di promozione sociale apolitica e apartitica, non commerciale e senza scopo di lucro, soggetto attivo e integrante del sistema di terzo settore italiano e internazionale che si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove lingua, cultura, arte, socialita e solidarieta. L’associazione, ritenendo essenziale lo sviluppo dell’amicizia e della collaborazione fra i popoli, puo aderire ad ogni manifestazione e movimento che si propongano tali obiettivi, nello spirito della Costituzione dei rispettivi paesi e dei trattati di amicizia e collaborazione tra l’Italia e la Romania. L’Associazione ha durata indeterminata. L’Associazione, ai fini e per il raggiungimento degli scopi prefissati avra come finalita: 1. organizzazione di tutte le attivita che si riterranno necessarie alla promozione della integrazione attiva dei giovani immigrati soprattutto delle donne e delle famiglie rumene, della tolleranza e della solidarieta sociale, della conoscenza delle lingue altre, della scienza, della tecnologia, dello sport, del folklore, della cultura musicale e dell’arte; 2. formazione professionale aperta a tutti mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage; 3. collaborazione con enti pubblici e privati, rappresentanze, ambasciate e consolati, associazioni di cultura, musicali e sportive, consorzi e cooperative per offrire migliori servizi di assistenza tra cui anche quello medico-legale; 4. mediazione linguistico-culturale al fine di incentivare gli scambi culturali ed interculturali; 5. promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi associativi; il tutto nella propria realta e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza. Tali attivita potranno realizzarsi tramite incontri di studio, seminari e mostre, concerti e spettacoli inerenti alla promozione e alla conoscenza delle tradizioni culturali non soltanto rumene e italiane presso la sede della Associazione e in altre sedi ritenute idonee per il conseguimento delle finalita associative. L’Associazione potra diffondere libri e periodici, patrocinare incontri, convegni, rassegne. L’Associazione potra anche gestire biblioteche e piu in generale svolgere attivita dirette allo scambio di conoscenze di esperienze in tutti i campi delle rispettive culture e dei reciproci interessi linguistici, culturali, musicali, sociali ed economici. L’Associazione non potra svolgere attivita diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse di cui al paragrafo successivo. L’Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali o come accessorie degli stessi, potra svolgere attivita nei confronti di iscritti, associati e partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita e che per legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e partecipanti delle rispettive organizzazioni nazionali. L’Associazione potra altresi cedere anche a terzi, prevalentemente associati, le proprie pubblicazioni.     ... back

Art. 3 – Aderenti

Possono aderire alla Associazione persone fisiche e giuridiche, Enti non riconosciuti e Comitati, rappresentanze di Enti produttivi, professionali e sociali italiani e stranieri, a condizione che non si prefiggano fini di lucro. Per essere ammessi come associati occorre presentare al Consiglio Direttivo la domanda che deve contenere: a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica professionale; ovvero del nome dell’Ente, della sede e delle generalita e qualifiche della persona designata a rappresentarla presso l’Associazione; b) la dichiarazione di condividere le finalita che l’Associazione si propone e l’impegno di approvarne e osservarne lo Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi associativi. Sono previste le seguenti categorie di associati: a) Associati fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, ovvero ai quali venga riconosciuta tale qualifica dal Consiglio Direttivo entro 6 (sei) mesi dalla costituzione medesima; b) Associati effettivi: sono gli associati che, per la loro esperienza e qualificazione professionale, costituiscono la struttura portante dell’Associazione e forniscono l’apporto essenziale per l’attivita e lo sviluppo della medesima. Nel loro ambito il Consiglio Direttivo puo nominare uno o piu associati coordinatori, scelti fra gli operatori culturali, sociali ed economici che siano dotati di adeguata esperienza professionale specifica e che diano opportune garanzie di contribuire, in tale veste, al migliore raggiungimento degli scopi assiciativi. La qualita di associato si perde per: - non rinnovo della Tessera dell’Associazione; - dimissioni volontarie; - esclusione, determinata dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino i presupposti di cui al successivo art. 6); - decesso. La perdita delle qualita di associato comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche associative ricoperte.    ... back

Art. 4 – Adesione

L’adesione alla Associazione e a tempo indeterminato e non puo essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’adesione alla Associazione comporta per l’associato maggiore di eta il diritto al voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della Associazione. La divisione degli associati nelle categorie di cui all’art. 3 non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti della Asssociazione. Ciascun associato in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della associazione. L’associato si impegna ad agire nella vita sociale per la buona immagine dell’associazione.    ... back

Art. 5 – Diritti e obblighi degli aderenti

Gli associati hanno diritto: a) a partecipare, rispettando le norme specifiche, a tutte le attivita promosse dalla Associazione; b) a eleggere gli organi dirigenti ed essere eletti dagli stessi. Gli associati sono tenuti: a) al pagamento della quota sociale annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; b) a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati dagli organi competenti e tutte le deliberazioni degli organi associativi; c) ad impegnarsi ad agire nella vita sociale per la buona immagine della Associazione; d) in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento di quote e di contributi sociali o in presenza di altri gravi motivi chiunque partecipi all’Associazione puo essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.    ... back

Art. 6 – Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo puo deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti dell’associato: a) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l’Associazione, oppure fementi dissidi e disgregazione tra gli associati; b) che tenga un comportamento e svolga attivita che siano in contrasto con i principi o in concorrenza con le iniziative e finalita della Associazione; c) che non osservi le disposizioni dello Statuto o degli eventuali regolamenti interni o comunque le deliberazioni degli organi associativi; d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione. I provvedimenti disciplinari consistono: nel richiamo scritto o orale, nella sospensione e nell’esclusione dalla Associazione.    ... back

Art. 7 – Sede

L’Associazione ha sede in Roma, Piazza in Campitelli n. 9 e puo essere allargata a Sezioni e circoli territoriali che, tramite un loro coordinatore, faranno direttamente riferimento alla sede centrale.    ... back

Art. 8 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono: a) l’assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.
L’elezione degli organi della Associazione non puo essere in alcun modo vincolata o limitata ed e informata ai criteri di massima liberta di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le modalita delle elezioni verranno disciplinate dal Regolamento interno.    ... back

Art. 9 – Assemblea degli associati

L’Assemblea rappresenta l’universalita degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformita della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per la discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione finanziaria e delle linee programmatiche della Associazione. Essa inoltre provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, delinea gli indirizzi generali della attivita della Associazione, delibera sulle modifiche del presente Statuto, approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attivita della Associazione, delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati nonché di fondi riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora cio sia consentito dalla legge e dal presente Statuto. Delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’assemblea e convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o da almeno 8 (otto) associati. La convocazione e fatta mediante lettera da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea. La convocazione sara inoltre affissa presso la sede dell’Associazione nello stesso termine. Ogni associato ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce alla convocazione. La delega puo essere conferita solamente ad altro associato che non ricopra la carica di consigliere. Ciascun delegato non puo farsi portatore di piu di 3 (tre) deleghe. L’assemblea e validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la meta dei suoi membri. In seconda convocazione l’assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’astensione al voto si computa come voto negativo. Per le deliberazioni di scioglimento dell’associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto tanto in prima che in seconda convocazione. L’assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.    ... back

Art. 10 – Presidenza onoraria

L’assemblea ha la facolta di nominare una o piu persone distintesi nel campo della cultura, della scienza, della tecnica, dell’economia quali Presidente o membri della Presidenza onoraria. Il Presidente o i membri della Presidenza onoraria hanno diritto a partecipare alle assemblee della Associazione con poteri consultivi ma senza diritto di voto.    ... back

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri di cui 3 (tre quarti) devono essere scelti fra gli associati fondatori e dura in carica per un triennio. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 3/5 (tre quinti) dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Il Consiglio Direttivo dirige l’Associazione, controlla l’osservanza dello Statuto, predispone entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario nominati di volta in volta tra i partecipanti. I verbali possono essere visionati in sede dai membri del Consiglio Direttivo. Ai membri del Consiglio Direttivo non compete alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute.    ... back

Art. 12 – Mezzi finanziari e risorse economiche

Le risorse finanziarie della Associazione sono rappresentate: a) dalle quote associative annuali; b) da contributi e donazioni di persone fisiche, enti pubblici e privati; c) da prestazioni di servizi e cessioni di beni da parte degli associati; d) da proventi derivanti da iniziative promozionali; e) da introiti derivanti dalle attivita istituzionali, mentre il patrimonio e dato dal possesso dei beni strumentali ed eventualmente da beni immobili. Alla associazione e fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita della associazione stessa salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge. La quota associativa o i contributi versati non sono trasmissibili ne rivalutabili. Nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione ne in caso di morte, recesso o esclusione dell’associato puo farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla associazione.    ... back

Art. 13 – Scioglimento

In caso di scioglimento, l’assemblea nomina il liquidatore che puo essere anche un estraneo all’Associazione. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’organizzazione sara devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita sociali o a fini di pubblica utilita, sentito dall’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo del istituito con D. P. C. M. del 26 settembre 2000 (in G. U. n. 229 del 30 settembre 2000), salva diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f) della norma citata.    ... back

Art. 14 – Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia, in particolare il Decreto Legislativo n. 460 del 1997, successive modifiche e altra normativa vigente in materia di ONLUS.    ... back

E’ copia conforme all’originale, che si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, 15 novembre 2006.

 

 

"A" (All. A)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Associazione Italia Romania Futuro Insieme - "IRFI ONLUS"

 

"A" (All. A)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Associazione Italia Romania Futuro Insieme - "IRFI ONLUS"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita l'Associazione culturale di volontariato italo-romena denominata "Associazione Italia Romania Futuro Insieme - ONLUS" in seguito detta semplicemente Associazione, in forma abbreviata "IRFI-ONLUS" ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarieta sociale, umana, civile e culturale.     ... back

Articolo 2 - SEDE


L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Piazza di Campitelli n. 9, e potra istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre citta d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potra essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L'attivita dei volontari, svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, non potra essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attivita prestata entro i limiti che l'organizzazione fissera annualmente.
L'Associazione e disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attivita.
L'Associazione e costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.    ... back

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'Associazione e illimitata.     ... back


Articolo 4 - OGGETTO


"IRFI-ONLUS" e un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarieta sociale.
L'Associazione e apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticita della struttura, elettivita e gratuita delle cariche associative.
L'Associazione, di natura laica e non confessionale apolitica e apartitica, volta ad arrecare beneficio esclusivamente a soggetti svantaggiati, opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed  ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarieta sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Essa ha come fine istituzionale la solidarieta, il miglioramento della qualita della vita e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
L'Associazione ha lo scopo di valorizzare, coltivare e promuovere i rapporti interlinguistici ed interculturali tra italiani e rumeni e si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove lingua, cultura, arte, socialita e solidarieta.

L'Associazione, ritenendo essenziale lo sviluppo dell'amicizia e della collaborazione fra i popoli, puo aderire ad ogni manifestazione e movimento che si propongano tali obiettivi, nello spirito della Costituzione dei rispettivi paesi e dei trattati di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Romania.   

L'Associazione persegue tali scopi attraverso le seguenti attivita:

    • svolgimento di attivita di carattere sociale e culturale in favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; dei disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; degli alcolisti; degli indigenti; degli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; dei minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;  dei profughi; degli immigrati non abbienti;
    • organizzazione di tutte le attivita che si riterranno necessarie alla promozione della integrazione attiva dei bambini stranieri nella scuola italiana e dei giovani nella societa, soprattutto delle donne e delle famiglie che vivono situazioni di disagio economico-familiare o di emarginazione sociale, della tolleranza e della solidarieta sociale; educazione alla cittadinanza, alla tolleranza e alla solidarieta sociale al fine di accantonare pregiudizi e stereotipi mediante organizzazione di corsi e seminari volti alla conoscenza delle lingue altre, della scienza, della tecnologia, dello sport, del folklore, della cultura musicale e dell'arte;
    • collaborazione con enti pubblici e privati, rappresentanze, ambasciate e consolati, associazioni di cultura, musicali e sportive, consorzi e cooperative per offrire migliori servizi di assistenza, inclusi quelli legati alla promozione dei diritti della persona, per la rimozione di ogni ostacolo alla loro affermazione ed al loro esercizio;
    • mediazione linguistico-culturale, al fine di incentivare gli scambi interculturali e riequilibrare situazioni di svantaggio sociale e culturale;
    • promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi associativi; il tutto nella propria realta e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
    • organizzazione, realizzazione di incontri di studio, seminari e mostre, concerti e spettacoli inerenti alla promozione e alla conoscenza delle tradizioni culturali rumene per la riscoperta delle origini storiche ed etniche delle comunita di origine e per la conservazione e la valorizzazione di tale patrimonio culturale;
    • promozione di libri e periodici;
    • gestire biblioteche, quali spazi in cui svolgere attivita dirette allo scambio di conoscenze di esperienze in tutti i campi delle rispettive culture e dei reciproci interessi linguistici, culturali, musicali, sociali ed economici.

     

    In particolare, nell'ambito di questi settori, l'Associazione si propone di elaborare progetti a carattere pluriennale finalizzati al sostegno di soggetti svantaggiati, nello specifico donne e bambini, che vivono al di sotto della soglia di poverta.

    L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi associativi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, societa o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
    L'Associazione potra inoltre svolgere qualsiasi altra attivita culturale per il migliore raggiungimento dei propri fini, quali l'attivazione di campagne d'informazione e comunicazione e l'elaborazione di strategie di fund-raising mirate a potenziare e/o creare nuovi interventi di cooperazione.

    L'Associazione potra, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attivita marginali previste dalla legislazione vigente.

    L'Associazione e aperta a chiunque condivida principi di solidarieta.


    Articolo 5 - ASSOCIATI
    Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo associativo.
    Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, italiane e straniere, mediante inoltro di domanda scritta che deve contenere:
    a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, qualifica professionale; ovvero del nome dell'Ente, della sede e delle generalita e qualifiche della persona designata a rappresentarla presso l'Associazione;
    b) la dichiarazione di condividere le finalita che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi associativi.
    Sulla domanda decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
    Gli associati possono essere:
    - Fondatori
    Sono Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo.
    - Ordinari
    Sono ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attivita gratuita e volontaria secondo le modalita stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
    Gli associati, per la loro esperienza e qualificazione professionale, costituiscono la struttura portante dell'Associazione e forniscono l'apporto essenziale per l'attivita e lo sviluppo della medesima.
    - Onorari
    Sono Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
    Gli associati prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
    Articolo 6
    La qualita di associato si perde per:
    1) decesso/scioglimento;
    2) mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale;
    3) dimissioni: ogni associato puo recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avra decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
    4) espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 
    La perdita delle qualita di associato comporta automaticamente la decadenza delle eventuali cariche associative ricoperte.
    Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.    ... back


    Articolo 7


    Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. L'ammissione all'Associazione non puo essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facolta di ciascun associato di recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.
    L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonche le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
    Gli associati hanno diritto:
    a) a partecipare, rispettando le norme specifiche, a tutte le attivita promosse dalla Associazione;
    b) a eleggere gli organi dirigenti ed essere eletti dagli stessi.
    Gli associati sono tenuti:
    a) al pagamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
    b) a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati dagli organi competenti e tutte le deliberazioni degli organi associativi;
    c) ad impegnarsi ad agire nella vita associativa per la buona immagine della Associazione;
    d) in presenza di inadempienza agli obblighi di versamento di quote e di contributi associativi o in presenza di altri gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione puo essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.
    Il Consiglio Direttivo puo deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'associato:
    a) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disgregazione tra gli associati;
    b) che tenga un comportamento e svolga attivita che siano in contrasto con i principi o in concorrenza con le iniziative e finalita della Associazione;
    c) che non osservi le disposizioni dello Statuto o degli eventuali regolamenti interni o comunque le deliberazioni degli organi associativi;
    d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.
    I provvedimenti disciplinari consistono: nel richiamo scritto o orale, nella sospensione e nell'esclusione dalla Associazione.

    Articolo 8 - RISORSE ECONOMICHE
    Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione e rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
    - dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
    - da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
    - contributi di organismi internazionali;
    - entrate derivanti da attivita commerciali e produttive marginali.
    L'Associazione puo inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
    Il patrimonio dell'associazione e indivisibile e costituito da:
    - beni mobili ed immobili;
    - donazioni, lasciti o successioni.
    Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
    I proventi delle attivita, gli utili e avanzi di gestione, nonche fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attivita istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.    ... back

    Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


    Sono organi dell'Associazione:
    a) l'Assemblea degli associati;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) il Collegio dei Revisori;
    d) il Collegio dei Probiviri;
    e) il Presidente.
    L'elezione degli organi della Associazione non puo essere in alcun modo vincolata o limitata ed e informata ai criteri di massima liberta di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
    Le modalita delle elezioni verranno disciplinate dal Regolamento interno.
    Tutte le cariche elettive sono gratuite, e ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.    ... back

    Articolo 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

    L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita degli associati e le sue deliberazione prese in conformita alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
    L'Assemblea e il massimo organo deliberante.
    L'Assemblea puo essere ordinaria e straordinaria.
    In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
    a) delineare gli indirizzi generali delle attivita dell'Associazione;
    b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
    c) eleggere il Presidente;
    d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
    e) ratificare l'entita delle quote associative annue stabilita dal Consiglio Direttivo.
    L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
    a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
    b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.    ... back


    Articolo 11


    L'Assemblea e convocata presso la sede dell'associazione o altrove purche' nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
    Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta cio venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
    La convocazione e fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a cio delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede.
    Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.    ... back

    Articolo 12


    Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Essi possono farsi rappresentare da altro associato, che non ricopra cariche associative, mediante delega scritta. Non sono ammesse piu di tre deleghe alla stessa persona.
    Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarita delle deleghe.    ... back


    Articolo 13


    Ogni associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega della maggioranza degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
    Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
    L'Assemblea e presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea.
    Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
    I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
    Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti.
    Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.     ... back

    Articolo 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO


    Il Consiglio Direttivo e composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici) incluso il Presidente che e eletto direttamente dall'Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
    1) attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi associativi;
    2) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
    3) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
    4) l'assunzione eventuale di personale dipendente;
    5) predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
    6) stabilire le quote annuali dovute dagli associati.
    Il Consiglio Direttivo puo demandare ad uno o piu consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.    ... back


    Articolo 15

    Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
    Sara' in facolta' del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovra' regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
    Detto regolamento dovra essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che deliberera con le maggioranze ordinarie.    ... back


    Articolo 16


    I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
    Se vengono a mancare uno o piu consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
    In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
    Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla meta, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.    ... back


    Articolo 17


    Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunita, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
    Ogni membro del Consiglio Direttivo dovra essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potra essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione puo essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).
    L'avviso di convocazione dovra indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.    ... back


    Articolo 18


    Per la validita della riunione del Consiglio Direttivo e necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
    La riunione e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio piu anziano per partecipazione all'Associazione.
    Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
    Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita prevale il voto di chi presiede.
    Delle deliberazioni stesse sara redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.    ... back


    Articolo 19 - SEGRETARIO E TESORIERE


    Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro degli associati e del Registro dei volontari, e responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
    Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione.    ... back


    Articolo 20 - PRESIDENTE


    Il Presidente e eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. La prima nomina e ratificata nell'Atto Costitutivo.
    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.
    Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorche ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
    Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresi eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
    In particolare compete al Presidente:
    1) predisporre le linee generali del programma delle attivita annuali ed a medio termine dell'Associazione;
    2) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attivita dell'Associazione;
    3) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
    4) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalita e puntuale individuazione delle opportunita ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
    5) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.
    Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalita di funzionamento, gli obiettivi.
    Per i casi d'indisponibilita ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e sostituito dal Vicepresidente.    ... back

    Articolo 21 - PRESIDENZA ONORARIA


    L'assemblea ha la facolta di nominare una o piu persone distintesi nel campo della cultura, della scienza, della tecnica, dell'economia quali Presidente o membri della Presidenza onoraria.
    Il Presidente o i membri della Presidenza onoraria hanno diritto a partecipare alle assemblee della Associazione con poteri consultivi ma senza diritto di voto.    ... back


    Articolo 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI


    L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno puo eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di 3 (tre), che dura in carica 3 (tre) anni, a cui demandare secondo modalita da stabilirsi la vigilanza sulle attivita dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.    ... back


    Articolo 23 - COLLEGIO DEI REVISORI


    L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno puo eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti e dura in carica 3 (tre) anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potra altresi indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterra utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non associati, e determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.    ... back


    Articolo 24 - ESERCIZIO SOCIALE


    Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verra formato il bilancio che dovra essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
    Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.    ... back


    Articolo 25 - SCIOGLIMENTO


    In caso di scioglimento, l'assemblea nomina il liquidatore che puo anche essere esterno all'associazione. Il patrimonio dell'Associazione non potra essere diviso tra gli associati, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sara interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.    ... back

    Articolo 26 - NORME FINALI


    Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.    ... back

Indirizzo
Piazza di Campitelli, 9
00186 Roma, Italia
Tel/fax:+39-06-8844636
Tel/Cell:+39-320-1161307
Tel/Cell:+39-389-1864064
E-mail: info@irfionlus.org
Website: www.irfionlus.org
C. F. 97440860589
c⁄c postale n° 78094265

News

... fra poco

... fra poco

... fra poco